REGOLAMENTO DEL PORTO
PREMESSA
L’applicazione ed osservanza del seguente regolamento viene assicurata e controllata nell’ambito del porto di Marina di Campo all’interno della Concessione Demaniale 1/2022, e nello specifico dalla soc. Igiene Service s.r.l. (che verrà definita CONCESSIONARIO nel proseguo) con il proprio personale dipendente, e le infrazioni saranno comunicate al Concessionario che potrà adottare i provvedimenti che riterrà opportuni a carico degli utenti, ferme restando eventuali responsabilità civili e penali.
ARTICOLO I
(ormeggio e sosta in banchina)
1. L’approdo offre ormeggi in banchina sufficientemente protetti dai venti, fatta eccezione da quelli provenienti da Sud e Sud-Est. In caso di condi-meteo avverse dai suddetti quadranti, il Concessionario si riserva la possibilità (entro un tempo congruo tale da concedere lo spostamento delle imbarcazioni o natanti in sicurezza da parte degli aventi diritto) di variare il Piano degli Ormeggi o di sgomberare il Porto. In ogni caso il Concessionariosi riserva la facoltà di variare, anche temporaneamente, il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo particolari, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili attività, senza che ciò possa legittimare in alcun modo gli utilizzatori a sospendere o cessare il pagamento della quota di ormeggio e dei sevizi acquistati. Comunque, nel caso in cui venga emessa allerta meteo dalle autorità competenti, i proprietari delle imbarcazioni sono tenuti a verificare la buona tenuta dell’ormeggio e/o valutare lo spostamento dell’imbarcazione, in quanto il Concessionario non risponde in caso di eventi atmosferici straordinari.
2. Ad ogni imbarcazione sarà assegnato un posto barca che non potrà essere cambiato senza preventiva autorizzazione del Concessionario, il quale di contro si riserva la facoltà di cambiare in ogni momento il posto barca assegnato, in relazione alle proprie esigenze logistiche.
3. Il Concessionario, senza assumere responsabilità alcuna, è fin d’ora autorizzato dal proprietario o suoi aventi causa a spostare e rimuovere l’imbarcazione erroneamente posizionata ed a risistemarla al posto assegnatogli. In caso di necessità, la comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo telefono e l’utente deve provvedere allo spostamento entro le ventiquattro (24) ore successive. In caso contrario il Concessionario provvederà con mezzi suoi e con onere a carico dell’assegnatario allo spostamento dell’imbarcazione o natante. Ogni imbarcazione deve essere ormeggiata secondo le corrette regole della marineria. In nessun caso il Concessionario può essere chiamato a rispondere di eventuali danni verificatisi sull’imbarcazione a causa della rimozione forzata per esigenze logistiche di sicurezza o per errato posizionamento.
4. Il Concessionario non è tenuto a verificare l’idoneità dell’ormeggio eseguito, né a prestare assistenza alle manovre di attracco o disormeggio che saranno eseguite dal comandante e dal proprio equipaggio. Il Concessionario pertanto declina qualsiasi responsabilità per eventuali sinistri e danni (diretti ed indiretti) occorsi alle imbarcazioni e/o a cose e/o persone dalle stesse trasportate, senza che mai possa essere eccepita una qualche responsabilità anche qualora il personale dell’approdo abbia prestato una qualche assistenza alla manovra: la manovra viene infatti sempre seguita sotto la direzione del comandante dell’unità. La manovra deve intendersi terminata solamente quando l’imbarcazione è saldamente ormeggiata (con almeno una trappa a prua (o ancore) e due a poppa) e ha spento i motori.
5. Per l’ormeggio di poppa sarà cura del comandante utilizzare molle estensorie di adeguato diametro e posate a cura dello stesso. In ogni caso, sulle fiancate devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni della barca e in numero sufficiente per evitare danni alla propria e alle altrui imbarcazioni. L’ormeggio di fianco (all’inglese) sarà ammesso soltanto previa autorizzazione da parte del Concessionario e per brevi periodi.
6. Il proprietario (comandante), l’equipaggio o il “guardiano” dell’imbarcazione sono tenuti a collaborare (come ad esempio allargandosi oppure stringendosi nell’ormeggio) e fare quant’altro serva per facilitare il movimento di altre imbarcazioni.
7. L’utilizzatore del posto barca e delle opere fisse del Porto dovrà avere la massima cura nell’uso delle opere stesse. Chiunque danneggi tali opere sarà tenuto a risarcire i danni arrecati.
8. Le imbarcazioni devono avere dimensioni adeguate alla dimensione dell’ormeggio.
9. Nell’ambito del Porto la velocità massima consentita è di 3 nodi.
10. In assenza di persone a bordo dell’imbarcazione è tassativamente vietato: il collegamento a forniture elettriche e idriche, lasciare i motori accesi. Il personale del Porto è autorizzato ad interrompere la fornitura ed a spegnere i motori.
ARTICOLO II
(norme generali e divieti)
ARTICOLO III
(documentazione, pagamenti e servizi)
1. Ultimate le operazioni di ormeggio e messa in sicurezza l’unità, l’assegnatario è tenuto alla registrazione presso la Direzione dell’approdo ed a consegnare, anche in fotocopia, i documenti di bordo, ossia la Licenza di navigazione dell’imbarcazione, nonché copia del documento di identità del proprietario/armatore/comandante che effettua l’ormeggio. Contestualmente deve essere effettuato il pagamento a saldo della tariffa di ormeggio.
2. Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per il periodo di sosta nelle strutture dell’Approdo a cura e spese dell’armatore per la R.C. Terzi e contro i rischi d’incendio e furto, con espressa rinuncia della Società assicuratrice al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del Concessionario.
L’armatore, al momento della consegna dell’imbarcazione al Porto, deve presentare copia della documentazione sopra descritta, unitamente alla propria dichiarazione di rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario.
3. Al netto delle somme versate al momento della prenotazione, che costituiscono caparra confirmatoria a tutti gli effetti di legge, il pagamento del saldo della tariffa dovuta per l’intero periodo di ormeggio deve essere effettuato al momento dell’arrivo e della assegnazione del posto.
4. Caparre / pagamenti anticipati, in caso di recesso:
Il cliente può dare disdetta della prenotazione senza applicazione di penali.
Tuttavia:
a) Se la disdetta avviene almeno 30 gg prima dell’arrivo, la caparra viene restituita al 50%.
b) Se la disdetta avviene nell’ultimo mese, il cliente perde la caparra.
Nel caso in cui sia già stato battuto lo scontrino fiscale, non è più possibile rimborsare alcun importo.
5. Il collegamento alle prese per l’energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei. L’uso dell’energia elettrica è garantito dal Concessionario solo per ricaricare le batterie di bordo (altri utilizzi dovranno essere approvati dal Concessionario).
6. È altresì tassativamente vietato ai clienti e ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell’energia elettrica.
7. Il collegamento agli erogatori dell’acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del cliente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.
8. L’uso dell’acqua è consentito solo per togliere il salino dalla imbarcazione ed usando la manichetta in dotazione alla barca: operazione da svolgersi nel più breve tempo possibile ed evitando sprechi inutili; è inoltre vietato usare saponi o altri detergenti (per il lavaggio dell’imbarcazione rivolgersi in Direzione).
Il Concessionario non risponde di eventuali incendi; in caso di incendio e/o di grave inquinamento il personale del Porto ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.
9. Al naviglio in transito, come definito al precedente Art. II, nell’arco orario destinato (dalle ore 11.00 alle ore 16.00 del periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre di ciascun anno), è concessa la gratuità sulla voce tariffaria dell’ormeggio, fermo restando il pagamento dei servizi, fatturati a consumo effettivo, di fornitura di acqua e energia elettrica.
10. Su posti liberi, oltre quelli destinati al transito, per soste di breve durata finalizzate ai rifornimenti di bordo, è concessa la gratuità sulla voce tariffaria dell’ormeggio, fermo restando il pagamento dei servizi, fatturati a consumo effettivo, di fornitura di acqua e energia elettrica.
11. I pagamenti (tutti) si intendono a vista, senza alcuna deduzione, da effettuarsi mediante rimessa diretta al Concessionario. Eventuali forme di pagamento diverse dovranno essere concordate in fase di contratto e accettate dalle parti.
12. Potrà inoltre essere prevista la gratuità dell’ormeggio in occasione di:
a) manifestazioni o per eventi promozionali
b) altri eventi patrocinati dal Comune
c) necessità dell’ Autorità marittima;
d) eventi di particolare rilevanza anche sociale.
13. L’armatore/comandante deve liberare il posto barca entro le ore 10.00 della mattinata successiva all’ultimo giorno di ormeggio pagato.
ARTICOLO IV
(validità del contratto e risoluzione)
1. Nel caso in cui l’Armatore venda l’imbarcazione di sua proprietà durante il periodo di contratto convenuto, ovvero intenda risolvere anticipatamente il medesimo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Concessionario impegnandosi a pagare al medesimo, a titolo di indennizzo, una quota pari al 70% del canone riguardante il periodo revocato, salvo che l’acquirente intenda subentrare nel medesimo contratto.
2. Sarà causa di risoluzione anticipata del contratto per colpa dell’armatore, il mancato rispetto da parte di quest’ultimo e/o delle ditte da lui incaricate (anche se preventivamente autorizzate dal Concessionario) delle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, delle disposizioni impartite dal Responsabile di Prevenzione e Protezione del Porto e di quelle del presente Regolamento.
In tal caso, l’armatore si impegna a pagare il 100% del canone residuo, fatta salva la richiesta da parte del Concessionario della liquidazione di eventuali azioni e/o danni imputabili all’armatore stesso.
3. Il Concessionario potrà recedere dal Contratto anche nel caso di altra grave inadempienza dell’armatore e/o dei suoi rappresentanti e nel caso di reiterato mancato rispetto del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l’armatore non fosse in regola con i pagamenti, ovvero scaduto il contratto il Concessionario è autorizzato sin d’ora allo spostamento e/o all’alaggio dell’imbarcazione, che verrà ricoverata a terra, con tutte le relative spese di movimentazione e sosta a suo carico e rischio, fermo restando il credito maturato a favore del concessionario e senza alcun onere di custodia a carico del medesimo.
ARTICOLO V
(rimozione forzata)
1. Tutti i natanti e le imbarcazioni che non hanno titolo, o non hanno più titolo ad occupare il posto barca e che non sono rimossi da chi è tenuto a provvedervi sono rimossi forzatamente dal Concessionario.
2. Nel caso in cui un’imbarcazione e/o natante occupi un ormeggio già prenotato/assegnato o tratto di banchina anche per soste, senza autorizzazione del personale del Porto e senza titolo alcuno, se presente l’utente deve provvedere allo spostamento nelle modalità che verranno indicate dal personale del Porto. In caso contrario, in assenza dell’utente, il Concessionario provvederà con mezzi suoi e con onere a carico dell’utente (senza titolo alcuno di ormeggio), allo spostamento immediato dell’imbarcazione o natante e senza alcun onere di custodia e manutenzione da parte del Concessionario medesimo, esente da responsabilità alcuna anche per eventuali danni che si dovessero verificare sull’imbarcazione a causa della suddetta movimentazione.
ARTICOLO VI
(posti barca riservati ai residenti)
1. Il Concessionario in accordo con il Comune di Campo nell’Elba e nel rispetto delle disposizioni imposte dall’Autorità Portuale Regionale Toscana, provvede affinché all’interno degli specchi acquei ricadenti nella propria concessione sia assicurato un adeguato numero di ormeggi ai residenti.
2. Come stabilito dal Bando di gara per l’assentimento in concessione dello specchio acqueo e dell’area demaniale del porto, sono individuate le aree portuali riservati ai natanti ed alle imbarcazioni dei residenti nel Comune di Campo Nell’Elba. Il bando stesso stabilisce le caratteristiche delle unità ammesse al posto barca riservato, nonché le regole di assegnazione del posto, i criteri di formazione della graduatoria, modalità di partecipazione, le tariffe e quant’altro necessario al fine di garantire la tutela e la regolarità del suddetto bando.
3. Tutti i natanti e le imbarcazioni residenti o commerciali che non hanno titolo, o non hanno più titolo ad occupare il posto barca, e che non siano stati rimossi da chi è tenuto a provvedervi, verranno rimossi forzatamente dal Concessionario.
4. Il Concessionario procede previa diffida a rimuovere il natante (che non ha più titolo) entro un termine congruo, non superiore ai 7 (sette) giorni.
5. La diffida è notificata al soggetto titolare della assegnazione od autorizzazione, se responsabile della violazione. Altrimenti è notificata al proprietario del natante abusivo, se iscritto in pubblici registri, o, nell’impossibilità di risalire in maniera certa ed inequivocabile alla responsabilità di alcun soggetto, mediante avviso al pubblico affisso all’Albo Pretorio e negli appositi spazi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico e depositato sul natante stesso.
6. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Concessionario provvede all’alaggio ed al deposito dell’imbarcazione presso idoneo luogo di custodia, dandone preventiva comunicazione alle competenti Autorità Portuale e Marittima.
7. Il Concessionario dà notizia agli interessati, nei modi previsti dal precedente comma 5, dell’avvenuta rimozione, del luogo in cui il natante è custodito, delle modalità di rilascio dello stesso e del costo delle operazioni di rimozione e di deposito, la cui corresponsione è richiesta ai fini del rilascio. La stessa comunicazione è inoltrata, per conoscenza, all’Autorità Portuale ed all’Autorità Marittima.
ARTICOLO VII
(obblighi)
1. Il Concessionario provvede con il proprio personale a effettuare i seguenti servizi:
a) Pulizia dello specchio acqueo dell’Approdo;
b) Pulizia delle banchine e dei pontili;
c) Pulizia dei servizi igienici;
d) Fornitura di allacci per l’acqua dolce e di energia elettrica, di bitte/anelli/catenaria per l’ormeggio poppiero e di 1 trappa per l’ormeggio prodiero presso ciascun posto barca.
2. La pulizia ed il decoro del porto è affidata anche al buon senso ed alla educazione degli utilizzatori: chi sporca deve provvedere alla pulizia e allo smaltimento a propria cura e spese.
3. All’ormeggio non potranno essere lasciate cime fatiscenti, passerelle, tubi dell’acqua, cavi dell’energia, in generale ogni tipo di attrezzatura/materiale/ingombro o che possa danneggiare e/o ledere il decoro del porto (o che comunque potranno essere lasciate in casi speciali e con accordo con il Concessionario). Nell’ambito del porto non possono essere depositati rifiuti speciali o essere disseminati in giro rifiuti urbani. Ogni genere di rifiuto dovrà essere depositato nei rispettivi cassonetti di raccolta differenziata.
ARTICOLO VIII
(disposizioni generali)
I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate – o i loro aventi causa – devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per il Concessionario di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo:
• Provvedere all’aerazione del vano motore prima della messa in moto di motori a benzina;
• Controllare periodicamente che non vi siano residui da perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
• Controllare periodicamente che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
• Controllare che i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido siano adeguatamente aerati;
• Controllare che gli estintori di bordo siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente e in perfetta efficienza;
• In caso di principio d’ incendio a bordo di un’imbarcazione, deve essere fatto immediatamente quanto possibile per domare le fiamme, sia da parte dell’equipaggio dell’imbarcazione interessata, che di quello delle imbarcazioni vicine, avvisando nel contempo con i mezzi più rapidi possibili il gestore dell’Approdo, che avrà cura di segnalare l’emergenza alle autorità competenti e agli organi dei quali sia previsto l’intervento, per i provvedimenti del caso.
Il Concessionario, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l’imbarcazione con l’incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi sono a carico del cliente responsabile, il quale sarà anche tenuto all’eventuale risarcimento di danni arrecati a terzi o agli arredi/opere portuali.
Chiunque abbia modo di constatare l’accidentale versamento di idrocarburi sul piano d’acqua o su banchine, moli e pontili, ne deve dare immediato avviso al Gestore dell’Approdo.
ARTICOLO IX
(foro competente)
Ogni controversia a cui potesse dar luogo il contratto pattuito tra la Società concessionaria e il cliente / proprietario/ armatore sarà regolata dalla vigente Normativa Italiana e il Foro competente è in via esclusiva il Foro Giudiziario di Livorno.
ARTICOLO X
(disposizioni finali)
La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall’Autorità Marittima.
Il presente Regolamento, a disposizione presso gli uffici, forma parte integrante del Contratto di ormeggio, e si ritiene accettato in solido all’atto della firma del contratto stesso.
Normativa COVID
Al fine di contrastare il diffondersi di malattie infettive ed allo scopo di garantire la sicurezza sanitaria del naviglio e del porto medesimo, la navigazione e la sosta nell’approdo – anche temporanea e/o transitoria – dell’imbarcazione da diporto deve avvenire con scrupolosa osservanza da parte di tutti gli utenti (proprietari, equipaggi ed ospiti) della normativa nazionale ed internazionale in materia di prevenzione del rischio sanitario, con obbligo di osservanza di ogni provvedimento della competente Autorità Sanitaria. In relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza e diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (in particolare, l’infezione da Co.vi.d-19), ove disposto dalla normativa, il proprietario/comandante di ogni imbarcazione in ingresso nell’approdo deve preliminarmente alle operazioni di sbarco provvedere a compilare e trasmettere al competente Ufficio Sanità Marittima del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, la “Dichiarazione marittima di sanità per il diporto”, ovvero equivalente dichiarazione afferente la composizione e lo stato di salute delle persone presenti a bordo per l’ottenimento dello stato di “libera pratica sanitaria” oppure del “nulla-osta” della Autorità Sanitaria. In ogni caso, laddove le persone imbarcate dovessero presentare condizioni patologiche, il proprietario/comandante dell’imbarcazione deve immediatamente comunicare la circostanza alle locali Autorità Sanitarie ed attendere le successive disposizioni prima di scendere a terra.